Trovato l’articolo. C’è di mezzo anche la Coppa Disciplina

Alcune Società, attraverso i C.U. diramati dalla Lega Calcio, si sono viste sanzionare di € 20,00 con la motivazione attribuita all’ ART. 6 N.P., dove N.P.  sta per Norme di Partecipazione. Ma senza capirne la reale motivazione.

Tale articolo, che di seguito riportiamo integralmente é consultabile, insieme a tutte le altre norme, sul C.U. N° 1 che la stessa Lega ha diramato lo scorso 31 luglio.
Nella fattispecie, l’ammenda ricevuta dalle Società (tra queste il 4M c.u. n° 8 e Ferrari Allarmi, c.u. n° 10 ) si riferisce all’ultimo comma, quello relativo ai danni verso gli impianti sportivi.

Forse c’é da capire, chi, e soprattutto con quale tempistica, deve denunciare gli eventuali danni agli impianti sportivi e come vengono assegnate le penalizzazioni in Coppa Disciplina. 
Tratteremo l’argomento nei nostri prossimi impegni radiofonici, chiedendo lumi agli organi preposti.

Di seguito l’art. 6

6)Sanzioni

Efficacia delle sanzioni Le sanzioni inflitte dal giudice di primo grado entrano in vigorealle ore24:00 del giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che è fissato nel Mercoledì(INDICATIVAMENTE PER IL CALCIO A 11) e la Domenica (INDICATIVAMENTE PER IL CALCIO A 5E 7) successivi all’effettuazione delle gare.
Sono immediatamente in vigore le sanzioni comunicatedalla Lega Calcio a mezzo fax o posta elettronica.
Squalifiche La Lega Calcio attua l’automatismo della squalifica per tutta la sua attività ai sensidell’articolo 46lettera c RD. Pertanto un tesserato espulso o allontanato dalcampo di gioco deveritenersi squalificato per la gara successiva, in attesa di sanzioni che saranno pubblicate sulComunicato Ufficiale. Le squalifiche a tempo valgono per l’intera attività (calcio a 11, calcio a 7, calcioa 5 maschile e femminile, giovanile). Nell’applicazione a tempo fino ad 1 anno di squalifica non viene
computato il mese di agosto art.47RD
Recidiva-Si applica l’aggravante della recidiva per atti violenti commessi contro Ufficiali di gara,Procuratore arbitrale, Dirigente di Legao Giudice, per le sanzioni subite dal tesserato negli ultimi 3anni di attività o comunque non ancora scadute ( artt. 26, 138, 139, 140RD). Nel medesimo caso di atti particolarmente violenti contro Ufficiali di gara, Procuratore Arbitrale, Dirigenti di Lega o Giudice, ilConsiglio della Lega Calcio si riserva la facoltà di escludere l’Associazione responsabile dalcampionato in corso.
Pagamento delle sanzioni Il pagamento delle ammende inferiori a 25 euro, comminate alleAssociazioni nell’attività in corso saranno così suddivise:
il primo saldo dovrà avvenire al termine del girone di andata;
il secondo saldo a fine dell’attività in corso.BLe sanzioni economiche di importo superiore a 25 Euro devono essere saldate entro i 7 giornisuccessivi all’uscita del
Comunicato Ufficiale che ufficializza la sanzione.Chi non avrà provveduto ai pagamenti alle scadenze determinate potrà essere sospeso dalla programmazione della gara successiva alla scadenza con addebito delle spese sostenute dalla Lega
Calcio per il recupero della gara
Squalifiche I tesserati F.I.G.C. (Circolare Lega Calcio Nazionale 31-05-2016  e degli altri Enti dipromozione sportiva squalificati a tempo non possono partecipare all’attività della Lega calcio UISP diEmpoli.
Danni impianti sportivi Qualora vengano arrecati danni agli impianti sportivi, rilevabili da rapporto dell’arbitro e/o dell’osservatore, ufficialmente designati, saranno attribuiti all’ Associazioneoggettivamente responsabile, che oltre a risarcire il danno, sarà sanzionatacon una ammenda di 20,00 € per ogni episodio rilevato e dei corrispondenti punti di Coppa Disciplina .

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